Associazione Italiana Editori

A)    IL LIBRO

1.
Il libro in qualsiasi forma e modo sia realizzato e diffuso, è veicolo di  trasmissione e di acquisizione di informazioni, idee, cultura e valori, in evidente analogia con la stampa quotidiana e le altre forme di comunicazione.

2.
Il bene libro è quindi strumento di fondamentale importanza ai fini di quell’arricchimento culturale che, per essere uno dei fattori principali dello sviluppo degli individui, della nazione e  del mantenimento di un assetto democratico, trova puntuale tutela alla stregua di “diritto alla cultura” (art. 9 Cost.), inteso come mezzo per il conseguimento delle finalità espresse agli articoli 3 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana.

3.
La casa editrice è il luogo imprenditoriale di progettazione e di produzione del bene libro e svolge l’essenziale funzione di mediazione fra i soggetti dell’elaborazione intellettuale e i lettori, attraverso l’individuazione e la selezione degli autori, l’elaborazione dei contenuti in funzione del destinatario, la stampa,  qualsiasi altra forma di riproduzione, la diffusione e la promozione della lettura.

4.
L’editore svolge pertanto con la sua attività un ruolo indispensabile per la realizzazione di uno dei principi fondamentali della Costituzione italiana qual è lo sviluppo della cultura: in tal senso la libertà di edizione è costituzionalmente tutelata.

5.
L’autore è sempre l’esclusivo titolare della paternità sull’opera da lui prodotta; come conseguenza di tale diritto di paternità la legge sul diritto d’autore ed il codice civile riconoscono all’autore stesso varie facoltà, per l’esercizio delle quali il diritto di pubblicazione costituisce un presupposto necessario. L’editore svolge l’essenziale compito di rendere concretamente attuabile tale diritto di pubblicazione.

6.
Alle caratteristiche proprie di qualsiasi imprenditore (art. 2082 cod. civ.), che comportano l’assunzione in proprio del rischio d’investimento, l’editore deve coniugare il proprio obbligo di assicurare la libertà di espressione e il libero accesso alla cultura da parte di tutti

B)    IL LIBRO DI TESTO

7.
La peculiarità del libro di testo, in qualsiasi forma e modo sia realizzato e diffuso, e dei  materiali correlati, consiste essenzialmente nell’essere destinato a soggetti in età scolare che ne fanno uso sotto la guida di professionisti responsabili della loro istruzione e formazione e quindi anche della adozione degli strumenti didattici e dei supporti più appropriati, sia pure senza escludere la opportunità che si acquisiscano indicazioni e pareri dalle altre componenti scolastiche (cfr. Statuto delle studentesse e degli studenti).

8.
I docenti hanno piena libertà di valutazione della funzionalità dei testi proposti dagli editori rispetto non solo alla qualità scientifica e didattica, ma anche allo specifico tipo di percorso che ciascun docente intende seguire per portare gli alunni a raggiungere i risultati voluti, nel quadro della libertà d’insegnamento e dell’autonomia scolastica.

9.
Ne consegue una prevalenza delle caratteristiche qualitative del libro di testo, commisurate allo specifico contesto in cui verrà usato, anche indipendentemente da altre connotazioni che il libro di testo in esame possiede.

10.
Nelle Case editrici si sviluppa pertanto, in sintonia con le evoluzioni sociali, con le innovazioni scolastiche e su sollecitazione degli stessi docenti, una forte e continua attività di ricerca, aggiornamento e proposte che dà luogo ad una varietà di offerte rapportata alle molteplici aspettative di progetti formativi sempre più diversificati e individualizzati.

11.
In tale situazione, in cui l’ampio insieme delle libertà tutelate non può ammettere l’esistenza di norme limitative della libertà di edizione, il Codice di Autoregolamentazione si pone quale strumento idoneo a rendere esplicite le specificità dell’attività editoriale rivolta alla scuola, chiarendone le caratteristiche e i vincoli compatibili, nell’interesse di un corretto e trasparente rapporto con gli utenti al fine di configurare un quadro normativo, non imposto dall’esterno, che garantisca la libertà di scelta e la tutela di coloro ai quali i libri di testo sono rivolti.

12.
Gli editori che aderiscono all’Associazione Italiana Editori conformano i propri comportamenti  alle norme contenute nel Codice di Autoregolamentazione. Ogni editore membro dell’AIE è tenuto al pieno rispetto delle disposizioni del Codice; in caso contrario gli organi dell’Associazione, preposti in base allo Statuto, provvederanno a valutare il grado di inosservanza delle norme e a irrogare le opportune sanzioni conformemente alle disposizioni dello stesso Statuto. Peraltro di fronte ad atti di concorrenza sleale trovano applicazione gli articoli 2598 ss. cod. civ., in ordine al dovere generico di non cagionare ad altri un danno ingiusto (art. 2043 c.c.)

13.
Gli editori che non sono associati all’AIE, ma che intendono conformare i propri comportamenti alle norme contenute nel Codice di Autoregolamentazione, hanno facoltà di aderire al Codice, dandone informazione scritta all’AIE e dichiarandolo nelle forme pubbliche che ritengono idonee. In caso di inosservanza del Codice, oltre a quanto previsto dalle norme del codice civile, l’AIE si riserva di valutare con i propri organi le ricadute sul settore e di darne pubblica comunicazione.

C)    I MATERIALI DIGITALI EDUCATIVI

14.
I materiali digitali educativi costituiscono e/o contengono opere intellettuali di uno o più tipi, sono costruiti e coordinati in modo da costituire strumenti di apprendimento e insegnamento e sono correlati o meno a libri di testo tradizionali.
Libro misto è il complesso coordinato di uno o più libri di testo con materiali digitali educativi.

D)    REGOLE DI COMPORTAMENTO

I)    Compiti dell’editore

15.
L’editore, nel rispetto dell’impostazione culturale e scientifica dell’opera, ha cura di valutare che le informazioni date siano sempre improntate al rispetto della pluralità delle idee e delle culture e che i contenuti non comportino discriminazioni inerenti il genere, la razza, la lingua, la religione, le opinioni politiche e le condizioni personali e sociali degli individui.

16.
L’editore si impegna a vagliare la correttezza, la veridicità e l’aggiornamento delle fonti e dei dati utilizzati dall’autore nel suo lavoro.

17.
L’editore verifica che l’opera sia idonea a soddisfare le esigenze degli studenti ai quali è rivolta, tenendo principalmente conto della loro età e dei diversi  stili di apprendimento, nel rispetto delle differenti sensibilità.

II)    Il libro di adozione

18.
Libro di adozione è ogni libro proposto dall’editore per essere adottato dalle scuole.

19.
Ai materiali educativi cartacei, digitali e assimilabili indirizzati alla scuola, ma non strettamente correlati ai libri di testo, si applicano le norme del codice di Autoregolamentazione, in quanto compatibili.

20.
Salvi i casi di prezzi determinati dall’autorità pubblica, l’editore fissa il prezzo di listino del libro e degli altri strumenti di adozione all’atto della pubblicazione o della messa a disposizione online a favore del pubblico o, per i libri e altri strumenti già pubblicati o messi a disposizione online negli anni solari precedenti, all’atto della pubblicazione o messa a disposizione online del listino (entro febbraio di ogni anno)

21.
L’editore invia  il proprio listino al Ministero della Pubblica Istruzione, alle scuole e agli insegnanti che ne facciano richiesta o ne comunica con mezzi idonei la disponibilità online.

22.
L’editore garantisce che il prezzo fissato rimanga in vigore per tutto l’anno fino al 31 dicembre salvo variazioni del regime IVA.

23.
Il prezzo al pubblico è indicato con la dovuta evidenza nella pubblicazione; le copie date in saggio agli insegnanti, in qualsiasi modo il saggio sia realizzato e diffuso, riportano il prezzo al pubblico in vigore quando il saggio è consegnato e per tutto l’anno solare in corso.


III)    Mantenimento in catalogo e nuove e edizioni

24.
L’editore si impegna a mantenere il libro disponibile per almeno cinque anni  dal momento  della pubblicazione (copyright), salvi i casi di risoluzione del contratto di edizione ai sensi della legge sul diritto d’autore o di mutamenti tecnologici tali da rendere irragionevolmente oneroso il mantenimento della disponibilità. Nei casi in cui siano posti fuori catalogo corsi pluriennali, l’editore mantiene disponibili sufficienti copie dei volumi successivi al primo, fino all’esaurimento dei corsi stessi, in modo da non interrompere la continuità didattica.

25.
La nuova edizione di un libro deve caratterizzarsi per sostanziali aggiornamenti scientifici o didattici e comunque deve differire dalla precedente per almeno il 20% dei contenuti.

26.
L’editore può affiancare a un libro che rimane in catalogo un altro libro che da questo differisca anche solo in parte per contenuto o destinazione o per formula editoriale (per es. la divisione in più tomi): in tal caso l’editore provvede a che i due libri siano ben differenziati nel titolo e/o nel sottotitolo e/o nell’aspetto della copertina, onde evitare acquisti errati, fermo restando l’obbligo di indicare l’ISBN o altra indicazione alfanumerica  inequivocabilmente identificante.

27.
Nel caso di manuali in più volumi, la pubblicazione del primo volume impegna l’editore a pubblicare i successivi.

28.
L’editore apporta le opportune correzioni di eventuali refusi ed errori e i necessari aggiornamenti di contenuto dovuti a variazioni normative, geografiche, scientifiche in una delle seguenti modalità, a sua scelta: in forma digitale, online o offline, o su carta, o in sede di ristampa del volume o su apposito fascicolo.

IV)    Distribuzione

29.
Per adozioni fatte dalle scuole entro maggio e tempestivamente comunicate dalle scuole stesse all’Associazione  Italiana Editori, l’editore si impegna a ristampare il volume nelle quantità necessarie e a distribuirlo nel circuito distributivo delle librerie del territorio di adozione.

30.
Ove un libro non risultasse reperibile in una particolare zona, l’editore che ne riceva richiesta si impegna a comunicare tempestivamente il punto vendita più vicino che ne è fornita, ovvero presso quale punto vendita il libro sarà inviato; in alternativa l’editore si impegna a inviare il libro al richiedente al prezzo di listino, eventualmente  con il solo addebito delle spese di spedizione.

V)    Informazione editoriale

31.
L’informazione editoriale, quali che siano i destinatari, è ispirata ai criteri della correttezza, della chiarezza, della trasparenza, della completezza. Ne consegue l’esclusione di qualsiasi offerta o dazione di materiali o servizi non inerenti all’offerta editoriale scolastica che, anche attraverso la prospettazione di vantaggi per i docenti o per l’istituzione scolastica, determinino una limitazione dell’autonomia e della libertà di scelta del docente.

VI)    Regole per l’informazione verbale

32.
L’informazione verbale avviene tramite l’informatore editoriale, il quale deve presentarsi agli operatori scolastici qualificandosi nella sua funzione.

33.
E’ compito della Casa editrice mettere in grado l’informatore editoriale di fornire tutte le informazioni necessarie per l’esercizio della sua attività e vigilare perché la sua attività sia conforme alle norme del presente codice, copia del quale sarà sottoposto all’informatore editoriale e recepito nell’ambito del contratto di collaborazione.

34.
L’informatore editoriale deve far sì che la frequenza e l’orario delle visite si adeguino alle necessità degli operatori della scuola e alle disposizioni ed orari in vigore in ogni istituto.

35.
L’informazione sul prezzo di cessione al pubblico del bene deve essere completa e corretta.

36.
Donazioni dirette o indirette, sponsorizzazioni ed altre attribuzioni, non consentite in nessun caso a favore dei docenti (salvo la piccola omaggistica d’uso), sono consentite a favore delle istituzioni scolastiche solo in assenza di collegamento con scelte adozionali a favore del donatore. Tali donazioni o attribuzioni dovranno essere fatte con la dovuta pubblicità e trasparenza nelle forme previste dalle vigenti disposizioni in materia.

VII)    Copie saggio

37.
L’editore, direttamente o tramite propri collaboratori commerciali, può fornire ai docenti copie saggio in qualsiasi modo esse siano realizzate e diffuse. I docenti potranno quindi  valutare lo strumento didattico ai fini dell’adozione. Ogni altro uso del libro o del materiale digitale dato in saggio è comunque escluso anche per ragioni fiscali e per la tutela del diritto d’autore.

38.
Poiché la distribuzione di saggi incide sul prezzo di vendita al pubblico, l’editore impegna i propri collaboratori commerciali a distribuire i saggi nei soli casi di effettivo interesse all’adozione e a raccomandare al docente, in caso di non interesse all’adozione, la restituzione del saggio ricevuto ovvero il trasferimento ad altro docente interessato ovvero alla biblioteca della scuola per fini di consultazione.

39.
Per i materiali digitali educativi e per la componente digitale dei libri misti gli editori mettono a disposizione gratuita dei docenti una campionatura (anche non esaustiva) dei contenuti offerti, per consentire una scelta motivata. Tale campionatura potrà essere variata nel corso dell’anno scolastico alla luce delle esigenze che man mano emergeranno in considerazione del fatto che la utilizzazione dei prodotti scelti dall’insegnante può essere effettuata anche in corso d’anno, a seconda delle esigenze via via riscontrate ai fini della personalizzazione dei percorsi e di eventuali attività di recupero e/o orientamento.

40.
L’editore si impegna a fornire al docente che abbia un libro in adozione, tramite la propria organizzazione commerciale, il cosiddetto “saggio cattedra” salvo i casi in cui il libro gli sia già stato fornito in precedenza in funzione dell’adozione ovvero il libro stesso sia già stato fornito al precedente docente nella stessa cattedra o classe. Analogo comportamento verrà seguito per i prodotti digitali online e offline.

VIII)    Peso dei libri

41.
L’editore si impegna a contenere il peso dei libri (in particolare per la fascia d’età relativa all’attuale scuola secondaria di primo grado)  con opportuni accorgimenti, quali l’uso di carta di minor grammatura (ma che conservi una sufficiente opacità), la divisione in più tomi o fascicoli quando ciò sia didatticamente compatibile, la riduzione del corpo dei caratteri finché ciò non pregiudichi la leggibilità, la realizzazione di materiali digitali.

IX)    Pubblicità commerciale.

42.
L’editore si impegna a non inserire messaggi pubblicitari, né espliciti né redazionali, nei libri e negli altri strumenti didattici di adozione.

43.
Sono tuttavia ammessi i messaggi relativi a campagne di pubblica utilità, a libri o ausili didattici multimediali complementari al testo o a libri parascolastici.

44.
Nei casi in cui l’esemplificazione di messaggi pubblicitari sia necessaria a fini didattici (per esempio nei capitoli sul linguaggio della pubblicità nei testi di italiano e sulla grafica pubblicitaria nei testi di disegno e istruzione artistica) l’editore si impegna a scegliere esempi di pubblicità adatti all’età dello studente e comunque che non stimolino consumi giovanili.

X)    Norme particolari per i materiali digitali educativi

45.
L’editore garantisce la conformità agli standard tecnologici maggiormente diffusi al momento dell’offerta e si impegna a indicare in modo chiaro ed evidente nei materiali di informazione quali siano le dotazioni strumentali indispensabili, le competenze tecniche ed i requisiti tecnologici necessari per un corretto uso dei contenuti stessi.

46.
Gli strumenti editoriali di informazione  forniscono la descrizione delle caratteristiche del prodotto, l’indicazione delle licenze d’uso disponibili, dei relativi canoni, e indicano la durata dell’impegno dell’offerente di mantenere il prodotto disponibile.
Tale durata non potrà essere inferiore alla durata minima di disponibilità di cui all’art. 24.

XI)    Informazioni sulla protezione del dritto d’autore

47.
L’editore si impegna a diffondere mediante appropriati strumenti tutte le informazioni per una corretta gestione delle riproduzioni e delle altre forme di utilizzazione dei contenuti, cartacei, digitali e assimilabili da parte dei docenti e degli utenti, diffondendo il principio del rispetto delle norme a tutela del diritto d’autore.

XII)    Studenti diversamente abili

48.
Gli editori assumono come impegno anche proprio la garanzia delle condizioni fondamentali che possono consentire agli studenti diversamente abili o dislessici il conseguimento dei più alti gradi dell’educazione, nel rispetto della legislazione vigente  (ad es. leggi 4/2004 e 170/2010). E ciò anche attraverso la collaborazione con gli enti e associazioni del settore e  le  famiglie. In particolare i materiali dedicati possono essere forniti ai discenti nell’ambito degli accordi con gli enti e associazioni di settore o direttamente alle famiglie o alle scuole.

XIII)    Pubblicità del Codice di Autoregolamentazione

49.
L’AIE pubblicizza il codice in forme idonee anche nella parte aperta al pubblico del suo sito, nonché  mediante link dai siti di sua pertinenza dedicati al mondo della scuola al Codice stesso e con invio alle scuole di circolare mail.

E)    ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

50.
Il presente Codice di Autoregolamentezione, approvato in via definitiva dal Consiglio Generale dell’Associazione Italiana Editori il 13 dicembre 2010, entra in vigore il 1° gennaio 2011. Sarà adeguato in base alle eventuali indicazioni che dovessero provenire dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

51.
Dall’entrata in vigore del presente Codice cessano di avere efficacia il precedente Codice di Autoregolamentazione Editoriale Educativo approvato il 13 ottobre 1998 e i relativi Addenda approvati il 15 dicembre 2005.

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